16 febbraio 1998, 52° udienza, processo, Compagni di Merende Mario Vanni,  Giancarlo Lotti e  Giovanni Faggi per i reati relativi ai duplici delitti del MdF e Alberto Corsi per favoreggiamento.

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Presidente Federico Lombardi, Avv. Nino Filastò, Pubblico Ministero Paolo Canessa

Presidente: Allora Buongiorno prendiamo atto della presenza delle parti Vanni presente con i suoi difensori Mazzeo e Filastò, Finias per Faggi, Avvocato Zanobini per Dorsi, Bertini per Lotti e poi abbiamo l’Avvocato Curandai che sostituisce gli altri, parti civili, l’avvocato Pellegrini, Colao Dotti che è preannunciato in sostituzione dell’avvocato Franchetti perché ha dei problemi di salute, Curandai mi sostituisce tutti gli altri mancanti va bene? Pubblico mistero ecco voglio sapere una cosa prima di tutto, lo sciopero degli avvocati previsto per il 18 è revocato? Meno male va, le produzioni che doveva fare lei?

P.M.: Presidente io più che produzione ho solo fatto una verifica e ho un dubbio soltanto, i rilievi aerei della piazzola Scopeti

Presidente: Quelli mancano.

P.M.: Ecco io avevo fra l’altro scritto prodotto dal PM udienza 36 97 invece me lo sono trovate fra le mie carte e poi non ricordo e non anche capire se avevo prodotto il verbale relativo alla deposizione di Nenci Giovanni che era il marito della signora

Presidente: Quello deceduto.

P.M.: Io non ricordo dissi che lo producevo non ricordo se materialmente l’ho prodotto

Presidente: Non glielo so dire in questo momento.

P.M.: Ecco comunque io ho fatto una fotocopia

Presidente: Penso di no, ci vorrebbero anche le dichiarazioni del processo Pacciani di Ricci Walter.

P.M.: Non le ho prodotte? Allora mi riservo di produrle

Presidente: No, c’è a verbale questa annotazione però, il 28 fece riserva di produrle nel processo Pacciani.

P.M.: Faccio immediatamente il tempo materiale però di reperirle.

Presidente: La altre parti cos’hanno da produrre? Avvocato Filastò?

Avv. F.: Si presidente, Avvocato Filastò avvocato di Vanni, la prima produzione o quantomeno acquisizione/indicazione riguarda le sentenze del processo Pacciani, perché io chiedo che vengano acquisiti? Perché sia nella relazione introduttiva del pubblico ministero che nella deposizione del teste Giuttari si fa riferimento testuale “c’è stata” dice il pubblico ministero “su sollecitazione della Corte di allora una nuova richiesta” poi dice ancora il pubblico ministero a pagina 14 della sua relazione del 23 maggio del 97 “i giudici di primo grado hanno individuato in quella sentenza la circostanza non autore unico ma più autorevole” ancora pagina 15 “ha ben presente la qualità e la levatura certe amicizie del prevenuto di Pietro Pacciani, l’altissimo livello di sospetto a cui molte di esse sono collegate, lo sfacciato mendace di alcune deposizioni testimoniali” e così via del teste Giuttari quando è stato interrogato ha detto chiaramente che il motivo per il quale loro si sono attivati nel fare questa nuova inchiesta è la sentenza di primo grado del processo Pacciani, ora vedevo poco fa sfogliando l’indice degli atti del pubblico ministero che il pubblico ministero ha allegati ai suoi atti alcune pagine della sentenza del processo Pacciani, per l’esattezza da pagina 441 se non sbaglio a pagina 444, già questo rappresenta una parziale allegazione, perché dico parziale? Perché se al pubblico ministero interessa la parte della sentenza del processo di primo grado di Pacciani in cui questo giudice fa riferimento ai complici le pagine sono di più, per l’esattezza vanno fino a pagina 452 perché come si leggerà poi nella sentenza di secondo grado la sentenza del processo Pacciani parla dei complici quando si trova ad affrontare delle circostanze dalle quali Pacciani proprio risulta in qualche modo scagionato, per l’altezza e per altre ragioni, ed è allora che si ragiona dei complici e si propone l’ipotesi dei complici, tantoché la sentenza di secondo grado parlerà di ipotesi surrettizi, allora ecco in queste pagine se ne parla appunto in queste pagine con riferimento non soltanto come per esempio dice il pubblico ministero nella sua relazione introduttiva, non soltanto quando si deve affrontare il tema della macchina vista dall’avvocato Zanetti che è una macchina di un certo tipo ma la persona è diversa ma anche quando si affronta il tema delle impronte di ginocchio trovate sulla macchina della Rontini del delitto, impronte di ginocchio che corrispondono ad un’altezza che non è quella di Pacciani ed è anche allora anche in questa occasione che la Corte di Assise di primo grado parla di questo complice che fra l’altro farebbe una certa attività aprirebbe la porta insomma lo leggerete voi ma voglio dire è tutto organico questo ragionamento fatto dalla Corte di primo grado, un tutto organico, nel quale si affacciano questa ipotesi in queste occasioni, in queste due occasioni, e come dicevo prima ha a che fare non solo con quelle pagine richiamate dal pubblico ministero ma direi anche alle pagine successive fino alla pagina 452 laddove si parla appunto di queste impronte di ginocchio che corrisponderebbero ad una persona con una certa altezza, questa persona una certa altezza non è Pacciani ma dovrebbe essere il complice. Naturalmente all’avviso del difensore per pareggiare i compiti di questa allegazione per evitare che essa acquisti quel valore suggestivo che non può avere ritengo debba essere o allegata, io chiedo che vengano allegate per intero queste sentenze tutte e due ma quantomeno quella parte della sentenza di secondo grado in cui queste osservazioni della sentenza di primo grado vengono confutate vengano allegate anche la sentenza di secondo grado o per l’intero o con riferimento a quella parte in cui si confutano l’osservazione dei giudici di primo grado con riferimento ai complici, sulla base di quale norma? Beh io direi che tutto sommato è un caso in cui può trovare applicazione l’articolo 357 del codice di procedura penale e l’articolo 234, l’articolo 357 laddove si dice che si possono allegare atti che descrivono fatti e situazioni eventualmente compiuti fino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive dello svolgimento delle indagini, cioè qui in realtà questo è un atto/queste due sentenze sono atti che descrivono (voce presidente ma bassa) Si lo so presidente, so benissimo però voglio dire qui senza queste sentenze c’è però anche lo so si tratta come dire di interpretare il codice in tutte queste sue pieghe che con riferimento specialmente ai documenti insomma veramente fa un po’ acqua da tutte le parti ma insomma c’è anche l’articolo 234, 234 è consentita la posizione di iscritti o di altri documenti che rappresentano fatti o cose mediante eccetera. Ora quindi scritti da questo punto di vista qui considerandolo come un documento che abbia questa valenza/questa importanza di rappresentare una situazione, l’input così l’ha definito il dottor Giuttari di questo processo come si fa a farne a meno, questo francamente mi sembra importante. Ecco quale altra acquisizione, il PM ha già chiesto quest’acquisizione all’udienza del 20 maggio 1997, io non so se poi sia stata concretamente allegata ma è la perizia medico legale sulle condizione di salute fisica di Giancarlo Lotti, quella perizia che rende in qualche modo reso opportuno o necessario un incidente probatorio, c’è poi una foto numero 6 del fascicolo rilievi fotografici del diritto di Vicchio 84 che viene implicitamente richiamata dal teste Giuttari all’udienza del 23 maggio 97 a pagina 5 quando cita la sentenza Pacciani alle pagine 442 e 444. C’è poi chiedo che venga acquisita la telefonata/il resoconto del 2 dicembre 1992 della Teste Maria Grazia Frigo al dottor Canessa, in cui parla il dottor Giuttari di questo resoconto cioè di questo appunto preso dal pubblico ministero nel momento in cui la teste Frigo il 2 dicembre 92 gli telefona ne parla il dottor Giuttari a pagina 12 del verbale del 23 giugno del 97. Ci sono poi tutte le intercettazioni al bar di San Casciano fra Lotti e la Hhiribelli nel dicembre 1995 che devono essere acquisite, dice il pubblico ministero che Pacciani direbbe di sapere in alcune interviste sui giornali dell’omosessualità di Lotti, il pubblico ministero si è riservato o l’ha fatto ed ha chiesto di produrre questi giornali se ci sono benissimo chiedo che vengano comunque io prodotti per essere sicuri perché a questo punto è come dire una certezza che intendo avere, chiedo che vengano acquisite tutte le deposizioni in sede di indagini preliminari ex articolo 500 codice procedura penale in particolare 2 bis e il numero 3 con riferimento agli eventuali omissioni fatte da questi soggetti su circostanze importanti del processo di Lotti Giancarlo di Pucci Fernando, tutte nessuna esclusa, idem per quanto riguarda la testa e Maria Grazia Frigo, la teste Sabrina Carmignani, il teste Lorenzo Nesi, comprese tutte le dichiarazioni di Lorenzo Nesi rese al dibattimento del processo Pacciani sia quelle rese in una prima fase in un primo momento la prima volta, presidente probabilmente quello che dico io è anche inutile perché certe cose le avete certamente di già però voglio essere sicuro che queste cose ci siano perché mi servono per le mie argomentazioni ma servono credo alla Corte per giudicare sono fondamentali, quindi anche le dichiarazioni della prima fase e naturalmente tutte le dichiarazioni queste da Filippo Nicoletti e da Gabriella Ghiribelli. Chiedo che venga acquisita agli atti, l’ho già chiesto un’altra volta ripeto la richiesta, l’indice degli atti del pubblico ministero che sto scorrendo in questo momento ancora non sono arrivato un fondo per una serie di valutazioni che si faranno nel momento della discussione comunque è indispensabile questo indice da un punto di vista

Presidente: L’indice degli atti di che cosa?

Avv. F.: Degli atti del pubblico ministero, del fascicolo del PM, tutti gli atti che sono stati prodotti

Presidente: Mi sembra prodotto dal Pubblico ministero

Avv. F.: Il PM ha prodotto quello relativo al processo Pacciani, io chiedo che venga acquisito quello relativo a questo processo, devo illustrare per quale ragione chiedo che venga acquisito questo atto, è un atto che è ai sensi di quell’articolo 357 descrive determinati fatti e situazioni quali? Quelli cronologici per esempio, la Corte ha già avuto modo di sentire questo difensore indicare quanti e quali atti sono stati svolti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal gip e dai carabinieri in un certo arco di tempo, quello che precede e che segue di poco la sentenza di assoluzione di secondo grado del processo Pacciani, questo dato cronologico all’avviso di questo difensore è di estrema rilevanza per valutare quello che ho definito la concitazione di un’indagine, l’ansia di raggiungere certi risultati, in un momento determinato, non ho bisogno di farla lunga per spiegare per quale ragione questo dato cronologico è di estrema importanza e di estrema rilevanza. Ma c’è un altro dato molto importante che corrisponde ad una produzione che chiedo di fare stamani, la produzione riguarda numero 6 foto scattate dal sottoscritto in data 14 Febbraio 98 e che riproducono la casa colonica di proprietà Scherma dove ha abitato Giancarlo Lotti fino al 1988/1989, a partire dall’81, la casa è contigua alla draga di cui nella foto numero 4 si vedono alcune strutture, il nastro trasportatore, dei materiali inerti estratti e la casa in via di Lucciano presso il ponte rotto come si vede bene dalla fotografia numero 6, questa casa è fino a questo momento abbandonata e non abitata ed è oggi in corso di ristrutturazione, qui ci sono le foto. La produzione si innesta con la richiesta di acquisizione del verbale 25 gennaio 96 che a quanto mi costa ed ecco perché è importante anche l’indice degli atti del pubblico ministero salvo errore dell’omissione perché come ripeto non ho finito di leggerlo tutta questa lunga lista, l’unica perquisizione effettuata a carico di Giancarlo Lotti, perquisizione che da questo verbale risultare fatta non in questa casa ma altrove vale a dire dove lui abitava nel momento in cui è stato preso, vale a dire nel posto riguardante quella casa famiglia in cui lui abitava. A quanto mi costa salvo errori o omissione e chiedo che qualcuno mi smentisse perché le tante ragioni preferirei questa casa in località Ponte rotto via Luciano che non è un una stanza l’abitazione capito che uno può per quello che mi consta, è un casamento, è una vecchia casa colonia grandissima, moltissime stanze e tutto il resto ci sono le foto voi lo vedrete cosa è a me non mi risulta perquisita. Sulle valutazioni poi se né parlerà. Chiedo che venga acquisita agli atti la consulenza fatta dalla dottoressa Carla di Ginepro e firmata anche dal dottor Massimo Fottini in seguito alla perizia disposta dalla Corte sulle attuali condizioni di salute psichica e fisica di Mario Vanni, la consulenza è una critica vabbè la leggerezza questa va acquisita non solo sulle conclusioni ma anche sulla metodologia usata dai tecnici d’ufficio, l’accertamento che era stato richiesto alla Corte. Ultima richiesta d’acquisizione di produzione riguarda un episodio sgradevole, episodio sgradevole ho detto, è una lettera da me ricevuta il 14 Febbraio 98 a mezzo fax dalla signora Torresani Enrica Laura la quale signora Laura ha letto sul giornale che era stato fatto il suo nome con riferimento alla vicenda del mostro di Firenze e mi è venuta a trovare e dopodiché mi ha scritto questa lettera, questa signora vuole chiarire i suoi contatti avuti col signor Renzo Rontini, fa riferimento ad una seduta spiritica avvenuta nel settembre del 1990, qui voglio dire questo insomma io credo di essere stato frainteso su questo argomento questo difensore non è che voleva inserire in questo processo serissimo l’elemento esoterico/medianico eccetera questo difensore intendeva fornire a questa Corte una indicazione chiedendo di sentire sia la signora Torresani che la signora Rontini chiede a questa Corte la genesi attraverso la quale si era inserito dentro a questo processo un elemento di prova riguardante la pretesa conferma di certe dichiarazioni di Lotti, quale Lotti capite c’era le mucche, ha visto delle cose nella buca, in due posti e tutto il resto, io volevo dimostrare alla Corte che all’origine addirittura nascente dal 1990 c’è una seduta medianica attraverso la quale una signora medium riceve questa comunicazione per via fantasmatica e poi la riporta alla famiglia Rontini e la famiglia Rontini con riferimento a questa comunicazione che gli fa la medium va e cerca la buca e la trova ovviamente, questa lettera riproduce questo fatto per il quale io insisto perché questa signora Torresani e la signora Rontini vengano sentite perché forse la signora quindi Rontini è in grado di dirci come poi questa comunicazione medianica è pervenuto al Lotti perché questo è il punto, questo è un nodo che insomma prima o poi questo verrà approfondito ecco o lo si fa ora signori della Corte o si farà in un altro momento, questa signora ha portato un malloppo di documenti alto così di lettere, fotografie e cose per cui risulta una frequentazione sua con la famiglia Rontini di anni eh altro che quella conoscenza di cui ha parlato il testimone di Renzo Rontini, c’è le lettere e le cose, ecco come poi questa cosa sia filtrata al Lotti io questo in qualche modo bisogna arrivare approfondirlo, io lo cercavo di approfondirlo, lo saprà qualcun’altro forse lo sa un certo giornalista non lo so certo è che l’episodio dal punto di vista come dicevo prima della prova, come dire che in qualche modo impressionante mette un po’ a disagio, ecco questa è quella lettera, questa è la perizia la consulenza pardon dei consulenti Niccheri e Sottili e questo fascicoletto fotografico, la perizia per il pubblico ministero ho fatto le copie giuste ora non le ritrovo più, le fotografie gliele ho date la lettera gliela do.

Presidente: Pubblico mistero lei ha altro? Allora Pubblico mistero lei sulle richieste dell’avvocato Filastò cosa dice?

P.M.: Due parole, per quanto riguarda le sentenze Presidente non è che abbia dei motivi particolari per cui si debba fare delle valutazioni su che vengano acquisite o meno sentenze in punto di diritto, volevo fare presente che in punto di sentenze le difficoltà nascono da questo aspetto, c’è una sentenza di primo grado, c’è una sentenza di secondo grado annullata dalla Cassazione, allora io dico come si fa a valutare a pezzi la prima sentenza si, la seconda no, allora ci vorrebbe anche quella della Cassazione, allora direi se la Corte in un impeto di non trascurare nulla dovesse prendere le sentenze per le quali io faccio questa valutazione di dire guardate c’è anche una sentenza di annullamento va presa anche quella della Cassazione e non dico altro perché si spiega anche perché annullata quella di appello, il che pare di capire se queste sentenze servono in questo momento è in piedi solo quella di primo grado tant’è che l’appello è ancora da fissare, ma non vorrei stare a fare questi discorsi se pensate che le sentenze vi possono servire io penso di no prendiamole tutte e tre compresa quella della Cassazione, per quello che riguarda le produzioni varie io non ho assolutamente problemi in generale facendo presente che chi chiede le produzioni la deve fare comunque se qualcosa manca è al difensore che le deve produrre io sono a disposizione mi dica cosa gli serve non vedo come la Corte possa

Avv. F.: L’indice pubblico ministero c’è l’ho qui casomai glielo gratto e glielo porto

P.M.: Posso finire? Io dicevo i singoli fogli qualcuno li deve dare alla Corte materialmente quindi è la parte che chiede la produzione che li deve offrire, io sto dicendo non ho sostanziali opposizioni però siccome questi atti di cui si chiede la produzione non li vedo materialmente qualcuno li deve fornire alla Corte se no è inutile dire chiedo che siano prodotte le intercettazioni se nessuno le tira fuori oppure la deposizione quelle che mancano se nessuno li produce alla Corte, quindi se il difensore ha bisogno di qualche foglio di cui ha parlato io sono a disposizione, io di mio non ho prodotto se non quello che loro sanno già. Volevo invece fare una valutazione su due fermo restando che tutto quello di cui chiede la produzione il difensore se gli serve io non ho problemi nel farne io copie e quindi mi metto a disposizione, mi dica cosa gli manca, perché di tutto questo elenco poi materialmente mi sembra che se il difensore ha constatato che manca qualcosa dovrebbe essere lui a fornirle, secondo me c’è quasi tutto, vorrei invece parlare delle foto che riguardano la casa della draga di Lotti, ovviamente nessuna forma di opposizione a produrre delle foto fatte ora alla draga per tutto quello che riguarda le valutazioni sulla perquisizione fatta su una casa abbandonata da 7 anni e abbandonata nel senso di abbandonata dove ci dorme chiunque e faremo poi se indispensabile se la Corte accetterà questa produzione faremo un’ulteriore valutazione in sede di discussione perché dire non è stata fatta una perquisizione in una casa abbandonata dove ci abitino chissà chi è una valutazione che insomma rientra un attimino nella discussione allora io dico secondo me questa produzione è assolutamente ininfluente se comunque sempre nello spirito che la Corte ha sempre tenuto fino ad oggi che questa Corte non rifiuta nulla vuol dire che avremo un argomento in più di discussione ma è sicuramente inutile e quindi il discorso produco le foto perché non è stata fatta la perquisizione ad una casa abbandonata dove anziché Lotti dopo quel giorno hanno abitato 10.000 probabilmente extracomunitari mi capite è una valutazione che io posso fare già oggi in punto di discussione sulla mancata perquisizione e che vi consente oggi voi di valutare se acquisire o meno quelle foto. Per quello che riguarda l’episodio sgradevole del disagio della signora Torresani Enrica Laura il fax o quello che è io mi riporto a quella che è stato già il punto esaminato dalla Corte nella sua ultima ordinanza al di là di tutto mi dite che possibilità avremmo mai se non c’è l’ha il difensore oggi di dimostrare che il Lotti ha saputo questa cosa da Rontini o peggio ancora da Torresani Enrica Laura, se ci fosse la possibilità di prova di questo io mi metto da una parte e proviamo ma a questo punto mi sembra che sempre sedute spiritiche sono e il signor Rontini ha spiegato diffusamente quel poco o tanto che sapeva su questa buca, mancando poi qualsiasi possibilità di prova di un aggancio fra come il Lotti ha saputo di questa buca di cui lui evidentemente a parere del difensore non sapeva nulla mi sembra che manchi tutta la prova allora va fornita per intero, se non si può fornire per intero mi sembra che a questo punto non ci sia alcuna possibilità che fermarsi a dove siamo con l’istruttoria e valutarlo obiettivamente in discussione ma ora riportare una prova che nasce da una seduta spiritica nella presunzione che un domani qualcuno dovrebbe o potrebbe dimostrare che Lotti ha saputo questa cosa dalla seduta spiritica mi sembra che sia impossibile proporre alla Corte se non si propongono elementi concreti di aggancio che obiettivamente nel processo non ci sono sia Lotti che il signor Rontini hanno spiegato a sufficienza. Quindi concludo nessuna opposizione ai documenti, per quanto che riguarda le sentenze l’ho già detto, per quanto riguarda le foto mi oppongo ho spiegato perché, per quanto riguarda la richiesta di acquisire quel documento che viene da questa signora Torresani Enrica Laura e sentire su questo sia la Torresani che Rontini mi oppongo.

Presidente: Avvocato Pellegrini?

Avv. P.: Soltanto due parole per quanto riguarda la richiesta di acquisizione delle sentenze questa parte civile concorda con la richiesta del difensore del resto anche il pubblico ministero sta dando il proprio consenso fermo restando che se viene acquisita anche la sentenza di secondo grado deve essere acquisita anche la sentenza della Cassazione, mentre per quella di primo grado del processo Pacciani questo problema non sorge e sinceramente questo difensore di parte civile riterrebbe che quella sarebbe sufficiente ma in ogni caso nessuna opposizione a che vengano acquisite tutte e tre. Per quanto riguarda la richiesta di approfondimento della presenza e della collaborazione di questa signora Torresani nella scoperta della buca mi oppongo decisamente ad ogni ulteriore approfondimento in questo senso perché già significherebbe mettere in dubbio quello che ha dichiarato Renzo Rontini su questo specifico argomento e non mi pare che ci sia nessun motivo per dubitare che le cose siano andate esattamente come egli ha detto e cioè che questa buca ho scoperta occasionalmente dalla moglie mentre rassettata la zona dove era stata uccisa sua figlia, è soltanto questa l’unica verità che abbiamo/l’unica certezza che abbiamo tutto il resto sono fantasie che non devono trovare ingresso in questo processo.

Presidente: Bene, altre osservazioni? Avvocato Curandai

Avv. C.: Brevissimamente mi riporto alle conclusioni del pubblico ministero e dell’avvocato Pellegrini, vorrei aggiungere soltanto alcune osservazioni per quanto riguarda la richiesta di produzione di intercettazioni telefoniche che Frigo dottor Canessa e Lotti Chiribelli, qui i casi sono due o sono state trascritte allora sono automaticamente acquisibili oppure esiste soltanto il brogliaccio, cosiddetto volgarmente brogliaccio di polizia, ed allora in questo caso noi ci troviamo di fronte ad una relazione di polizia e quindi questi atti non sono acquisibili/queste intercettazioni non solo per legge acquisibili, per quanto riguarda l’indice del pubblico ministero nessun problema anche se a mio avviso in questo caso noi ci troviamo di fronte ugualmente ad una attività di polizia o del pubblico ministero per cui evidentemente si tratta di atti ripetibili al dibattimento, la prova si forma al dibattimento quindi ogni volta che si presenta un ufficiale di polizia giudiziaria è chiaro che si chiede, si esamina e si chiede, il momento/il periodo in cui è stato acquisito un determinato documento, il periodo in cui è stato svolto un determinato atto di polizia giudiziaria, quindi a mio avviso anche l’indice del pubblico ministero è classificabile/etichettabile come relazione di polizia e quindi non acquisibile al dibattimento, per quanto riguarda le fotografie scattate dall’avvocato Filastò nulla oppone questo difensore, per quanto riguarda la lettera e l’audizione come teste di Torresani ci si riporta alla presidente ordinanza della Corte sottolineando che in questo processo non si possono introdurre sedute medianiche, non si possono introdurre congetture, si guardano i dati obiettivi se esiste o non esiste questa benedetta buca ma non possiamo evidentemente risalire alla genesi congetturale di sospetto di questa scoperta, quindi non mi sembra conferente l’introduzione/l’acquisizione evidentemente o l’audizione di testi su questo oggetto grazie.

Presidente: Abbiamo esaurito allora la Corte si ritira un attimo. Ci sono tutti vero? Sì, allora la Corte sulla richiesta formulata dalla difesa dell’imputato Vanni Mario all’udienza odierna volta a ottenere la varie acquisizioni documentali che è acquisibile la relazione di consulenza tecnica riparte a firma dei dottori Niccheri Cinerari e Sottili già esaminati contestualmente dai periti nominati articolo 70 codice di procedura penale trattandosi di parere scritto ammessi ai sensi dell’articolo 223 codice procedura seppur presentato tardivamente, rilevante che non sono acquisibili le sentenze pronunciate in primo grado e in grado d’appello del processo a carico di Pacciani Pietro trattandosi di sentenze non irrevocabili la cui acquisizione è da ritenersi esclusa ai sensi dell’articolo 238 bis codice di procedura penale quanto alle poche pagine delle sentenze di primo grado già inserite dal gip nel fascicolo per il dibattimento lo stesso non possa essere utilizzata trattandosi di parti di un documento non acquisibile, è già in atti la relazione di consulenza medico legale sulle condizioni di salute di Lotti Giancarlo e consulenti Fornari e Laghazzi sono stati anche esaminati in dipartimento, non ricorrono le condizioni per l’acquisizione dei verbali di dichiarazione rese nella fase delle indagini preliminari dal Lotti Giancarlo e da vari testimoni al di là di quelli che sono stati utilizzati dalle parti per le contestazioni, si rileva che in relazione alle richieste non ritorno alle condizioni di cui l’articolo 507 codice di procedura penale per questi motivi disporre l’acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte di cui sopra, respinge le ulteriori richieste. Visto l’articolo 507 codice di procedura penale ritenuta la necessità di sentire il teste Montarelli Lorenzo e Roccastrada Grosseto località il terzo numero 4 al quale ha fatto riferimento il teste di Michele Giuttari nel corso della sua ultima deposizione dispone la citazione del medesimo a mezzo della PG per l’udienza di domani 17 Febbraio 98 alle ore 10:00. Quindi l’udienza è aggiornata a domani ore 10:00. Pubblica mistero lo manda a prendere voi questo? Insomma vedete un po’

P.M.: Si io trasmettono l’ordinanza alla polizia giudiziaria e l’invito, è una persona anziana se non sbaglio

Presidente: Ha ottant’anni io credo che se potesse andare alla macchina forse è veramente. Bene grazie allora a domani buongiorno. Ordina nuova traduzione del Vanni.

16 Febbraio 1998 52° udienza processo Compagni di Merende

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