Il 12 Dicembre 1996 la Prima Sezione Penale della Suprema corte di Cassazione annulla la sentenza d’appello dell’assoluzione di Pietro Pacciani avvenuta il 13 febbraio 1996.
Il ricorso è proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze contro la sentenza del 13 febbraio 1996 che aveva assolto Pacciani e si contrapponeva alla richiesta di reiezione del ricorso da parte del procuratore Generale Iannelli.
Il ricorso adduce essenzialmente un punto: L’inosservanza, da parte della Corte di Assise di Appello, del terzo comma dell’art, 125 c.p.p., e la mancata e manifesta illogicità della motivazione per non avere quella Corte argomentato in alcun modo sull’acquisizione prodromica della ordinanza cautelare del 12.2.1996 a carico del Vanni, in base al contenuto della quale si sarebbe dovuto stabilire se ricorressero i presupposti per accogliere o meno la richiesta di interruzione della discussione per acquisire, in un processo esclusivamente indiziario, una prova diretta costituita dall’essere emerso che testi oculari avevano assistito alla perpetrazione dell’omicidio dei due francesi. Né spostava alcunché la disposta segretazione dal nome dei testi (due oculari e due di supporto), atteso che trattavasi di persone esattamente individuate e la disegretazione sarebbe intervenuta entro qualche giorno.