Il 16 Luglio 2018 l’Avv. Vieri Adriani comunica al Tribunale di Firenze nella persona del Giudice Angela Fantechi la sua remissione alla proroga di indagini su Giampiero Vigilanti e Francesco Caccamo.
Questa la disposizione: 16 luglio 2018 Remissione di Vieri Adriani alla richiesta di proroga d’indagine per Giampiero Vigilanti e Francesco Caccamo
Questa la trascrizione:
STUDIO LEGALE
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Firenze, 16 Luglio 2018
Tribunale di Firenze Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Oggetto: procedimento penale n. 7265/17 RGNR. -3851/18 r.g.g.i.p.
Memoria del difensore delle persone offese sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari notificatagli il 11 luglio u.s.
Ill.mo Signor Giudice Dr.ssa Fantechi,
lo scrivente, Avv. Vieri Adriani, legale dei Signori Kraveichvili, Mauriot e Bonini, come da nomine depositate in atti,
premesso
che gli attuali indagati sono stati impropriamente tenuti “in sospeso” per 1 anno a modello 45 (atti relativi), per quattro a modello 44 (ignoti), per due a modello 21 (noti);
che il Procuratore Aggiunto che ha in carico il procedimento non ha inteso ricevere lo scrivente, nonostante lo stesso rappresenti le famiglie di tre vittime barbaramente trucidate che chiedevano solo di essere informate non sulle indagini ma sulle concrete possibilità di rinvio a giudizio e, a loro volta, di informare su alcuni punti fondamentali (sparizione della pistola, ritrovamento in piazzola del 4 ottobre 1985, contatti con organizzazione neofasciste e su altro);
che gli indagati sono ormai novantenni, tanto da escludere che nei di loro confronti sarà mai imbastito un giusto processo;
che si ravvisa sin da adesso violazione dell’art. 6 della C.E.D.U e quindi responsabilità dello Stato italiano (ex art. 41 CEDU);
che il materiale d’indagine fornito dal sottoscritto e dai suoi collaboratori sarebbe stato più che sufficiente per disporre un rinvio a giudizio, nel rispetto dei termini di legge, come la S.V. potrà accertare già verificando il contenuto del primo promemoria che Le è stato trasmesso;
che ciò non equivale ad un giudizio di colpevolezza, oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.), ma solo a dire che gli indizi raccolti dallo scrivente e dai suoi collaboratori fino a quel promemoria del 2013 avrebbero già da soli, cioè senza contare il resto, imposto la verifica dibattimentale e da parecchio tempo;
che il meccanismo previsto dall’art. 406 c.p.. non consente di articolare il cotraddittorio su quanto affermato dal P.M. per giustificare la propria richiesta di proroga perchè non è previsto, illegittimamente, l’accesso agli atti;
tanto premesso e considerato dichiara di essere
remissivo
alla decisione del Giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di proroga delle indagini.
Con ossequio
Firenze, 16 luglio 2018
Vieri Adriani
