Il 6 Giugno 2005 viene inviata una missiva alla Procura della Repubblica di Perugia dal Procuratore della Repubblica di Firenze Dr. Ubaldo Nannucci e dai sostituti procuratori Dr. Paolo Canessa e Alessandro Crini.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con atto comunicava la scadenza dei termini d’indagine nel procedimento n. 1277/03 R.G.N.R. Mod. 21 e, quindi, la ipotizzata cessazione del collegamento d’indagini sino ad allora esistente tra la stessa Procura fiorentina che procede per i “mandanti” dei duplici omicidi di coppie verificatisi nel Circondario di Firenze e di Prato, dal 1968 al 1985 e la Procura di Perugia che procede per l’ipotizzato omicidio in danno di Francesco Narducci e faceva presente che, a suo avviso, avrebbero dovuto procedere separatamente. Va sottolineato che sino al 26 maggio 2005 sono stati anche compiuti atti d’indagine congiunti.

La procura di Perugia prende coscienza in questo momento che Francesco Calamandrei è stato iscritto nei registri degli indagati della Procura di Firenze.

SULLA COMPETENZA.

Nel corso dello scorso mese di giugno, quindi, la Procura della Repubblica di Firenze, dopo avere giustamente ritenuto che il lungo, intenso e fruttuoso collegamento d’indagini intervenuto tra le due Procure non potesse comportare spostamento della competenza, ha iscritto anch’essa il Calamandrei per lo stesso reato per il quale procede quest’ufficio dal 25 ottobre 2001 ed era stato iscritto, due mesi prima, a Perugia, lo stesso Calamandrei, ravvisando, poi, l’ipotesi della trattazione dello stesso procedimento, avente lo stesso oggetto, da parte di due diversi uffici del Pubblico Ministero. In pratica, l’ufficio richiedente ha consapevolmente duplicato a Firenze lo stesso procedimento pendente a Perugia dall’ottobre 2001, per il quale sin dal 09.11.01, la stessa Procura richiedente aveva chiesto il collegamento delle indagini.
Ha poi sostenuto che, per il procedimento per la morte del Narducci, dovesse procedere la Procura di Firenze, ipotizzando un caso di connessione in senso stretto, da continuazione, con il vecchio procedimento n. 1277/03, nel quale la recentissima iscrizione è stata operata verso la fine dello scorso mese di giugno.
Anticipando le conclusioni che saranno motivate di seguito, si premette subito che difettano gli estremi di cui all’art. 54 bis c.p.p., difetta l’unicità del disegno criminoso e, in ultimo, sono diversi i soggetti a carico dei quali si procede.

In dettaglio.

Ferma restando la necessità di una proficua collaborazione che ha contraddistinto i rapporti tra le Procure di Firenze e di Perugia, già espressasi nel lungo, intenso e fruttuoso periodo di collegamento delle indagini, si rileva che la norma di cui al primo comma dell’art. 54 bis c.p.p. presuppone la previa pendenza del procedimento in capo all’Autorità richiedente nel momento in cui quest’ultima ha, comunque, notizia della pendenza dello stesso procedimento in capo all’Autorità richiesta. In altre parole, nella fattispecie, nel momento in cui la Procura di Firenze ha preso cognizione della pendenza del procedimento per la morte del Narducci a Perugia, doveva essere già pendente a Firenze lo stesso procedimento.
Così non è, però, con chiara evidenza: la Procura richiedente ben sapeva che la Procura richiesta (cioè questa Procura) stava procedendo a indagini per la morte del Narducci, quantomeno sin dal 9.11.2001, tanto che in quella data ha richiesto essa stessa il collegamento tra le indagini sui mandanti dei duplici omicidi, in corso a Firenze e quelle sulla morte del Narducci, in corso a Perugia. Né può sostenersi una qualche influenza sull’iscrizione a Perugia dello stesso indagato fiorentino, perché, anche in tal caso, l’iscrizione perugina precede cronologicamente quella fiorentina (relativa alla morte del Narducci) di ben due mesi e sin dal 01°.04.2005 la Procura fiorentina era a conoscenza della segnalazione, fatta dal G.I.De.S., a questa Procura, del Calamandrei come persona in ipotesi coinvolta nell’uccisione del Narducci. Non era a conoscenza, peraltro, dell’iscrizione delle altre sei persone, avvenuta solo il 12.07.05, in riferimento al p. v. in data 30.05.u.s.
Non basta. Nel procedimento fiorentino n. 1277/03 R.G.N.R. le indagini sono terminate o in via di conclusione. Lo dice la stessa Procura di Firenze nella nota in data 6.6.05 che si allega. Proprio per questo, la Procura fiorentina, nel dare atto di questo, ha ritenuto cessato il collegamento delle indagini che sono, invece, tuttora in corso in entrambi i procedimenti pendenti presso questo ufficio: il diverso grado di sviluppo dei due procedimenti impedisce l’applicazione delle norme sulla connessione, poiché le norme sulla competenza per connessione sono operanti soltanto tra procedimenti pendenti nella medesima fase processuale (vds. 4444/1994 ì, rv 199663).
Non basta ancora. La Procura fiorentina, dopo avere duplicato a Firenze l’iscrizione di reato perugina (peraltro con l’indicazione di un luogo di commissione del reato evidentemente errato, essendo pacifico che l’ipotizzata uccisione del Narducci sia avvenuta non a Perugia ma nel Lago Trasimeno la cui superficie si suddivide tra diversi Comuni, tutti facenti parte del Circondario di Perugia), ha invocato la pendenza del doppio procedimento per poter chiedere la riunione del procedimento perugino, per connessione da continuazione, a quello, ormai conclusosi sui cosiddetti “mandanti” dei duplici omicidi di coppie.
Ma tra le due vicende difetta, all’evidenza, il vincolo della continuazione, perché non può non difettare l’identità del disegno criminoso: nell’una vicenda (quella fiorentina), infatti, tale disegno è caratterizzato dalla progettazione di una serie di omicidi di coppie appartate, in ora notturna, utilizzando un’arma da fuoco e armi “bianche”, impiegate entrambe sugli amanti, con le caratteristiche mutilazioni del corpo femminile (del pube e, poi, anche del seno) o accenni delle stesse (come nel delitto in cui è rimasta vittima Stefania Pettini, nel 1974); nell’altra vicenda (omicidio Narducci), invece, si è in presenza di un delitto, non programmato, resosi necessario per scongiurare il pericolo che l’avventatezza e l’inaffidabilità di uno dei personaggi coinvolti nei delitti o che comunque erano venuti a cognizione degli stessi, mettesse a repentaglio l’intera organizzazione. Nell’una, i delitti sono determinati da oscure motivazioni magico – erotico – feticistiche, nell’altra da una “connessione” occasionale a cui sono completamente estranee le motivazioni dei primi e nella quale sono presenti, viceversa, pressanti esigenze d’impunità, connessione teleologica “occasionale” che, in forza della riforma del 2001, non dà più luogo ad uno spostamento della competenza territoriale. Inoltre, l’ipotizzato delitto in danno del Narducci è stato commesso senza l’utilizzo di armi da fuoco o armi bianche, ma mediante “strozzamento” o “incaprettamento”, non di notte, ma in pieno giorno, non in auto, ma in area lacustre – insulare e senza mutilazioni femminili di sorta per la buona ragione che il Narducci non era intento ad un rapporto sessuale o ai preliminari dello stesso con una donna, ma se una compagnia l’aveva era quella di colui o di coloro che lo hanno ucciso.
Da qui non si sfugge.
Il vincolo della continuazione può essere ravvisato solo se la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall’agente (o dagli agenti) in un momento precedente alla consumazione del primo reato e si sia estesa a tutti gli altri, già programmati, sia pure nelle loro linee generali. Non possono, pertanto, rientrare nella previsione della norma di cui all’art. 81 c.p. tutti quei fatti costituenti reato che si trovino, rispetto al primo, in un rapporto di mera occasionalità che si ritrova ogniqualvolta il successivo reato venga commesso per effetto dell’insorgenza di fattori del tutto estranei, per loro natura, all’iniziale disegno criminoso (vds. Cass. Sez. VI, sent. 5216 del 20.05.1993 (ud. 10.03.1993) rv. 194018; Cass. Sez. I, sent. 5106 del 22.01.1994 (cc. 24.11.1993) rv. 196135). L’unicità del disegno criminoso postula che tutte le violazioni siano preventivamente deliberate e facciano parte di un unico piano: occorre, quindi, non soltanto l’unicità di ordine volitivo o cronologico, ma anche quella di ordine intellettivo (vds. 2432/1983; rv. 157995).
Neppure l’omogeneità delle imputazioni e il loro ambito temporale possono far presumere, in mancanza di altri elementi, che i reati stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo, consistente nel fatto che i singoli episodi siano tutti previsti, programmati e deliberati, sin dall’origine, come momenti di attuazione di un programma unitario (vds. Cass. Sez. I, sent. n. 5597 del 3.02.1994 (cc. 20.12.1993) rv. 196239.
Non basta ancora.
E’ giurisprudenza costante che non si verifica spostamento della competenza per connessione, ex art. 12 c.p.p., lett. b) e c), qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi (vds. 13619/2003, rv. 224146; 1495/1999, rv. 212270; 1783/1998, rv. 210417; 84/1996, rv. 205124, per citare solo alcune pronunce). A quanto consta dalla richiesta fiorentina, il Calamandrei è l’indagato del proc. 1277/03 fiorentino (nel cui ambito è stato da meno di un mese indagato anche per l’omicidio Narducci).
Nel presente procedimento, invece, il Calamandrei non è l’unico indagato, perché, accanto a lui e in concorso con lo stesso, si trovano altri sei soggetti, quattro dei quali già compiutamente identificati e due in corso d’identificazione, in relazione ad un p. v. di assunzione a informazioni dello scorso 30 maggio 2005. L’iscrizione delle altre sei persone, disposta il giorno 12 luglio 2005 (solo a seguito della risposta del G.I.De.S. ad una delega sollecitata, proprio a riscontro delle dichiarazioni del Rizzuto), è coperta dalla segretazione di cui all’art. 335, comma 3 bis c.p.p., segretazione che, peraltro, viene meno di fronte a richiesta in proposito di codesta Procura Generale.
Il discorso, pertanto, si chiude inesorabilmente.
L’unico vincolo che sussiste tra gli episodi di omicidi di coppie per cui procede la Procura di Firenze e la morte del Narducci è quello della “connessione occasionale” di cui all’ultima parte dell’art. 61, primo comma n. 2) c.p. e al secondo comma, lett. b) dell’art. 371 c.p.p.: il delitto in danno del Narducci, commesso pacificamente nel Lago Trasimeno, cioè in un’area che è tutta all’interno del Circondario di Perugia, si è reso assolutamente indispensabile, per i soggetti coinvolti nei duplici omicidi, allo scopo di ottenere l’impunità da quei delitti, impunità messa in pericolo dall’avventatezza e dall’inaffidabilità del Narducci, nel periodo successivo all’ultimo delitto o, in ipotesi (e ciò, pur apparendo meno verosimile, non può, però, essere affatto escluso a priori ed è confortato dalle allegate dichiarazioni del Rizzuto) da un’ipotetica volontà del Narducci di denunciare i fatti.
Non è un caso che pesanti sospetti sul Narducci esistessero da prima della sua scomparsa e, come confidato dal Sov. Petri all’amico Ticchioni, lo stesso fosse tallonato dalla Polizia sin da prima della sua scomparsa.
La sua eliminazione, infatti, ha determinato, al di là delle omissioni investigative evidenziate nell’ultima informativa G.I.De.S., un evidente blocco delle indagini sul punto e, successivamente, solo con ritardo di anni, il coinvolgimento di Pietro Pacciani, poi morto in circostanze che l’informativa G.I.De.S. considera più che sospette, dopo la condanna in primo grado, l’assoluzione in appello e l’annullamento, operato dalla Suprema Corte, della sentenza d’appello e, infine, il processo ai cosiddetti “compagni di merende” e, dopo una lunga incubazione e singolari vicissitudini dell’allora Dirigente della Squadra Mobile di Firenze, alle indagini già collegate delle Procure di Firenze e di Perugia.
Sul versante perugino, poi, la morte per omicidio del Narducci è stata pesantemente coperta e occultata da un’incredibile operazione per la quale questo ufficio indaga nel procedimento n. 8970/2002 R.G.N.R. Mod. 21, operazione nella quale sono coinvolte numerose persone, a cominciare dai familiari del Narducci, estranee alla sua morte e ai duplici omicidi fiorentini.
Poiché il procedimento n. 8970/2002 R.G.N.R. Mod. 21, per il quale è in corso un incidente probatorio, ammesso dal G.I.P. e a cui si riferisce la citata ordinanza del Tribunale d’Appello cautelare di Perugia, oltre che relativo a fatti commessi pressoché esclusivamente nel Circondario di Perugia, è inestricabilmente connesso con il presente procedimento (perché gli agenti hanno operato per occultare l’omicidio in danno del Narducci e i due procedimenti sono entrambi pendenti a Perugia e sarebbe inimmaginabile che il procedimento principale, quello n. 2782/05 (ex 17869/01 R.G. Mod. 44) venisse attratto dalla competenza fiorentina, mentre quello da esso derivato, cioè il n. 8970/2002 R.G.N.R., essendo commesso da soggetti diversi, dovesse rimanere a Perugia), è evidente che i due procedimenti perugini debbono procedere congiuntamente. Sarebbe, infatti, impossibile e assurdo che a Firenze si discutesse dell’omicidio Narducci e a Perugia si discutesse delle operazioni di favoreggiamento, “insabbiamento” e “depistaggio” dello stesso omicidio, reati questi anch’essi radicati irreversibilmente in questo Circondario e commessi sino ad oggi.
In definitiva, la nuova normativa procedurale sul “giusto processo” non annovera più, tra le ipotesi di cui all’art. 12, lett. c) c.p.p., il caso in cui, dei reati per cui si procede, gli uni siano stati commessi in occasione degli altri, ovvero per conseguire o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prodotto o l’impunità. Lo esclude, ormai, l’art. 1, comma 1, della l. 1° marzo 2001 n. 63.
La richiesta della Procura di Firenze in data 30.06.2005 costituisce notizia della sopravvenuta iscrizione (del Calamandrei anche quale indagato dell’omicidio in danno del Narducci) identica a quella per cui sta procedendo questa Procura e di cui si ignorava l’esistenza prima che pervenisse la richiesta in questione.

Va aggiunto che, per il giorno 13 luglio 2005, era stato fissato, presso questa Procura, l’interrogatorio del Calamandrei, svoltosi come da p. v. che si allega. L’invito a comparire reca la data del 14.6.2005.

Vedi 15 luglio 2005 Richiesta decisione di competenza pag. 38/41

Per questa ragione viene fatta richiesta di decisione di competenza il 15 luglio 2005.

6 Giugno 2005 Scadenza dei termini d’indagine e cessazione collegamento d’indagine Firenze-Perugia
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