Il 15 settembre 2014 il Procuratore Paolo Costa del Tribunale di Prato, ricevuta la notizia di reato del 9 agosto 1994, e successiva richiesta di perquisizione del 14 settembre 1994, delega i Carabinieri alla perquisizione di Giampiero Vigilanti.
L’iniziativa deriva dal fatto che presso la sezione giudiziaria della Procura di Prato si reca un uomo, Beatrice Gherardi, in data 9 agosto 1996, e poi 14 settembre 1996, denunciando di aver trovato almeno tre proiettili 7.65 presso la sua abitazione in località al Cantiere.
Le denunce sono raccolta dal Maresciallo Antonio Amore. Il Ma.llo Amore approfondendo viene a sapere di una lite con Giampiero Vigilanti. I rapporti fra questa persona e Vigilanti risultano pessimi.
La perquisizione avrà atto il 22 novembre 1994.
Questo il documento: 15 settembre 1994 Delega alla perquisizione di Giampiero Vigilanti
Questa la trascrizione:
3357/94 R.G. notizie di reato
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di PRATO
DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE
artt. 250 e segg., 549 c.p.p.
Au. 27,
PMT Mod. 046
Il Pubblico Ministero IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (dott. Paolo Costa – Sostituto)
Visti gli atti del procedimento nei confronti di Vigilanti Giampiero, Vicchio 22.11.1930 res. Prato vie Avile n° 10 per i reati di cui agli art. 2 e 7 L. 895/67 e 612 cp
poiché vi è fondato motivo di ritenere che presso l’abitazione del predetto Vigilanti Giampiero possono essere rinvenute armi, parti di esse o munizioni, tenuto conto del rinvenimento di un proiettile cal. 7.65 nel giardino dell’abitazione di Beatrice Gherardi, in ordine al quale vi è fondato sospetto che sia stato ivi depositato dal Vigilanti
Visti gli artt. 250 e segg. c.p.p.;
DISPONE
la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del Vigilanti Giampiero come segue indicata
con conseguente sequestro, a norma dell’art. 252 c.p.p., di quanto rinvenuto;
che copia del presente decreto sia consegnato alla persona sottoposta indagini/imputato se presente, o a chi abbia l’attuale disponibilità luogo (2)
con avviso che ha facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dello art. 120 c.p.p.,
Delega per la perquisizione Ufficiali di Polizia Giudiziaria Carabinieri XXXXX di P.G. in sede
Prato li 15.9.94
IL PUBBLICO MINISTERO
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott, Paolo Costa Sost.)
ART. 120 c.p.p. TESTIMONI AD ATTI DEL PROCEDIMENTO
- Non possono intervenire come testimoni procedimento:
- i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
- le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
(1) Dare atto, se del caso, dell’urgenza e della conseguente deroga ai limiti temporali previsti dall’art. 251 c.p.p. (ore 7; ore 20).
(2) Se mancano le persone indicate si applicano gli artt. 250, comma 2. c.p.p. e art. 80 D.L. 271/89.
